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Equa Riparazione

Il diritto ad un equo processo passa anche attraverso la sua durata che, come previsto dall’art 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo deve concludersi “entro un termine ragionevole”.
Tale principio, ribadito anche all’art. 11 della Costituzione Italiana, viene costantemente disatteso proprio dallo stesso sistema giudiziario italiano.

L’irragionevole durata del giudizio

L’attuale disposto normativo ritiene ragionevole il giudizio che si sia concluso entro il termine di 6 anni.
In particolare, per il primo grado di giudizio il termine di durata ragionevole è fissato in 3 anni, per il secondo grado in 2 anni mentre per il giudizio di Legittimità il tempo di ragionevole durata è pari ad 1 anno.

La richiesta di indennizzo

Nel caso in cui l’intero giudizio abbia avuto una durata irragionevole le parti del giudizio possono chiedere un ristoro economico ai sensi della L. 89/2001 (Legge Pinto).
Lo Studio assiste coloro che desiderano far valere il proprio diritto al risarcimento per il danno morale patito a seguito delle lungaggini processuali in cui gli stessi siano stati coinvolti.